Cassazione_19733-2020-Studio Legale Pittari

Cassazione - ordinanza n.19733/2020

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Gratuito patrocinio

Nessuna decadenza per l'avvocato che depositi l'istanza di liquidazione dei compensi successivamente alla pronuncia.

 

Cass. ordinanza n. 19733 del 22 settembre 2020








 

L'ordinanza della Cassazione n. 19733/2020 (sotto riportata) ha accolto il ricorso presentato dallo Studio legale Pittari, cassando l'ordinanza impugnata della Corte d'Appello di Catania e rinviando, anche per le spese, innanzi alla medesima Corte d'appello in diversa composizione.
Nella vicenda la Corte d'appello di Catania aveva respinto prima l'istanza di liquidazione avanzata dall'avvocato Pittari per l'attività svolta come difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio, e successivamente l'opposizione presentata avverso il provvedimento di rigetto.
La Corte d'appello di Catania erroneamente interpretava l'art. 83 del DPR n. 115/2002, Testo Unico delle Spese di Giustizia, ritenendo il difensore decaduto dal diritto di presentare l’istanza di liquidazione perché la stessa era stata depositata dopo la decisione del giudice, ovvero quando il giudice riteneva di aver perso la potestas iudicandi.
Con il ricorso in cassazione è stato evidenziato che l'art. 83 del DPR n. 115/2002, non fissando una decadenza vera e propria come per l'ausiliario, è formulato al solo fine di sollecitare la liquidazione del compenso spettante al difensore. Decidendo l’impugnazione proposta la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo manifestamente fondato ed affermando il principio di diritto secondo cui "nel patrocinio a spese dello Stato non è prevista alcuna decadenza per l'avvocato che depositi l'istanza di liquidazione dei compensi in un momento successivoalla pronuncia.".



 
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